PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità dell'intervento pubblico).

      1. Finalità dell'intervento pubblico nelle politiche abitative è garantire il diritto a un alloggio adeguato ai nuclei familiari e ai soggetti che, a causa di condizioni economiche precarie, di situazioni di disagio o di altri impedimenti non hanno la possibilità di accesso al libero mercato degli immobili ad uso abitativo.
      2. Finalità primaria dell'intervento pubblico nelle politiche abitative è garantire ai soggetti che, sulla base dei requisiti posseduti, rientrano tra i beneficiari dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il diritto ad accedere ad un alloggio adeguato alle loro esigenze previo pagamento di un canone sociale determinato dalle leggi regionali.
      3. È altresì finalità dell'intervento pubblico nelle politiche abitative promuovere politiche di offerta di alloggi a canoni rapportati alle condizioni economiche dei soggetti che possiedono un reddito non superiore a quello previsto dalle leggi regionali per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
      4. L'attuazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce il servizio minimo per quanto concerne l'intervento pubblico nelle politiche abitative da garantire sull'intero territorio nazionale.
      5. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di definizione dei canoni, nell'edilizia residenziale pubblica è garantito il principio del canone rapportato al reddito dell'assegnatario e del canone sociale per i redditi più bassi.

 

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Art. 2.
(Soggetti dell'intervento pubblico).

      1. Sono soggetti dell'intervento pubblico nelle politiche abitative lo Stato, le regioni e gli enti locali, ognuno per le proprie competenze e mediante programmi integrati di programmazione e di intervento nel settore abitativo, volti all'attuazione della finalità di cui all'articolo 1.
      2. Sono altresì soggetti dell'intervento pubblico nelle politiche abitative gli istituti e gli enti pubblici regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, i cui ruoli e competenze sono definiti dalle regioni, fermi restando i diritti di proprietà e di gestione degli alloggi in capo ai medesimi istituti ed enti.
      3. Sono soggetti dell'intervento pubblico nelle politiche abitative gli enti a partecipazione pubblica o sotto controllo e vigilanza pubblici, le cooperative e le imprese incaricati di attuare gli interventi pubblici o di cooperare alla loro realizzazione e che beneficiano di fondi pubblici per la costruzione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 3.
(Programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale).

      1. Costituiscono programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale quelli destinati a:

          a) incrementare l'offerta di alloggi a canone sociale per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1;

          b) incrementare l'offerta di alloggi a canoni rapportati alle condizioni economiche per i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1;

          c) prevedere interventi che garantiscano l'accesso ad un nuovo alloggio ai soggetti sottoposti a provvedimento esecutivo di sfratto in possesso dei requisiti per

 

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la permanenza in alloggi di edilizia residenziale pubblica o in particolari condizioni di disagio sociale o familiare;

          d) realizzare piani di intervento per l'offerta di alloggi in locazione, a canone sociale o convenzionato, a determinate categorie quali anziani, studenti, giovani coppie, portatori di handicap;

          e) realizzare piani di intervento per favorire l'inserimento nel sociale degli immigrati;

          f) favorire la mobilità sul territorio nazionale, in particolare in relazione a motivi di lavoro e di studio;

          g) favorire lo sviluppo di piani per la costruzione di alloggi da destinare a locazione permanente a canoni convenzionati;

          h) sviluppare interventi di cooperazione, in particolare nella forma della proprietà indivisa.

      2. Costituiscono interventi di rilievo nazionale dell'intervento pubblico nelle politiche abitative, quelli destinati a:

          a) concedere contributi integrativi ai soggetti meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione di immobili di proprietà pubblica o privata;

          b) favorire l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione attraverso la concessione di mutui agevolati e di contributi alle categorie di cui al comma 1, lettera d).

      3. I programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale sono realizzati attraverso la costruzione, il recupero, l'acquisto, il conferimento o la locazione di immobili da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli istituti e degli enti regionali di gestione dell'edilizia residenziale pubblica, nonché degli altri soggetti pubblici e privati incaricati dell'attuazione dei piani.
      4. Ai fini della realizzazione dei programmi di cui al comma 3, gli enti locali hanno il diritto di prelazione in relazione

 

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alla dismissione di immobili pubblici o di enti a partecipazione pubblica o controllati da amministrazioni pubbliche liberi o per i quali gli inquilini non hanno esercitato il diritto di prelazione.

Art. 4.
(Modalità dell'intervento pubblico).

      1. L'intervento pubblico nell'edilizia residenziale favorisce, per la costruzione e il recupero degli immobili, l'uso di materiali ecocompatibili e di fonti di energia rinnovabile, nonché la rimozione delle barriere architettoniche.
      2. L'intervento pubblico è, altresì, attuato garantendo il funzionale inserimento urbanistico degli interventi e delle urbanizzazioni primarie e secondarie connesse con i piani di edilizia residenziale pubblica.

Art. 5.
(Interventi per il recupero del patrimonio immobiliare pubblico).

      1. Obiettivo primario dell'intervento pubblico nelle politiche abitative è il recupero del patrimonio immobiliare pubblico in stato di degrado. A tale fine, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano apposite norme per garantire il recupero di immobili pubblici in stato di degrado, da parte di cooperative costituite dai soggetti destinatari degli interventi di cui alla presente legge mediante specifiche convenzioni.
      2. Ai fini del recupero dei centri storici le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono emanare, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per i capoluoghi di provincia, norme finalizzate al recupero delle unità immobiliari residenziali da destinare alla locazione non utilizzate e non utilizzabili a tale fine, prevedendo la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria o di

 

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ristrutturazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia o mediante apposite convenzioni.

Art. 6.
(Finanziamento dell'intervento pubblico nelle politiche abitative).

      1. La legge finanziaria determina annualmente le risorse da destinare all' intervento pubblico nelle politiche abitative in misura comunque non inferiore all'1 per cento delle spese totali iscritte nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno di riferimento.

Art. 7.
(Assetto proprietario degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

      1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ad esclusione degli alloggi di proprietà degli enti locali, sono conferiti alle regioni che possono trasferirne la proprietà agli enti o agli istituti regionali per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, ovvero agli stessi enti locali, fermo restando l'obbligo di mantenere pubbliche la proprietà e la gestione dei medesimi alloggi.
      2. Le regioni assicurano la unitarietà della gestione e della programmazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica e degli altri interventi finalizzati a soddisfare le esigenze abitative del territorio di competenza.
      3. Le regioni stabiliscono altresì, i ruoli e le competenze degli enti locali in materia di programmazione e di gestione degli interventi, di gestione e di manutenzione del patrimonio e delle altre competenze connesse al settore dell'intervento pubblico nelle politiche abitative.
      4. Gli immobili facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sono esonerati dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.

 

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Art. 8.
(Osservatorio della condizione abitativa).

      1. All'Osservatorio della condizione abitativa, istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono, altresì, attribuiti compiti di elaborazione di proposte per l'adeguamento dei programmi dell'intervento pubblico nelle politiche abitative.
      2. Fanno parte dell'Osservatorio della condizione abitativa il Ministro delle infrastrutture, i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, i presidenti degli enti e degli istituti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative a livello nazionale, i soggetti pubblici e privati attuatori dei piani di intervento pubblico definiti a livello nazionale, regionale o locale, le associazioni dei consumatori, i rappresentanti delle associazioni che si occupano dell'inserimento sociale degli immigrati nonché i rappresentanti delle categorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
      3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio della condizione abitativa.
      4. Con cadenza annuale è convocata la conferenza nazionale sulle politiche abitative sulla base di un rapporto predisposto dall'Osservatorio della condizione abitativa.